Statuto

TITOLO I

Sede e scopi.

Art. 1 - Sede. L'Associazione Ufficiali Tirrenia « A.U.TI. », costituita ai sensi dell'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana, ha sede in Sorrento.

Art. 2 - Scopi.

L'Associazione, che è apolitica, ha per scopi principali:

a) Riunire tutti gli Ufficiali di Stato Maggiore appartenenti alla « TIRRENIA DI NAVIGAZIONE » S.p.A.

b) Tutelare gli interessi economici e normativi nonché difendere i diritti morali e sociali degli associati, e ciò a mezzo di ogni tipo di azione che la legge consente.

c) Mantenere e migliorare la sicurezza del trasporto marittimo.

d) Assicurare un adeguato, costante miglioramento delle condizioni di lavoro degli iscritti e specificatamente preparare, discutere e firmare i Contratti Collettivi di Lavoro e gli accordi collettivi per i propri associati e curarne l'applicazione.

e) Promuovere l'esame di questioni relative al trasporto marittimo esercito dalla Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed in particolare per gli aspetti giuridici, tecnici, economici che da questo tipo di trasporto scaturiscono.

f) Sollecitare il mantenimento e l'aumento della sicurezza dei trasporti marittimi eserciti dalla Tirrenia partecipando a conferenze, incontri, gruppi di studio ed impiegando ogni altro mezzo
adatto.

g) Diffondere notizie e mantenere gli associati informati circa l'attività dell'Associazione.

h) Assistere persone, che sono o sono state membri dell'Associazione e loro familiari, in particolari condizioni di necessità.

Art. 3 - Scioglimento.

L'Associazione può essere sciolta dal Consiglio Direttivo:

a) su richiesta dei 2/3 degli associati;

b) su richiesta dei 2/3 dell'Assemblea Generale.

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo dovrà fare il bilancio dei beni appartenenti all'Associazione e dividerli fra gli associati ordinari in proporzione di anni di appartenenza.

TITOLO II

Acquisto e perdita della qualità di Associato.

Art. 4 - Requisiti per divenire membri dell'Associazione.

Possono chiedere di essere Associati tutti gli Ufficiali in possesso del titolo professionale di Capitano di Lungo Corso o Capitano di Macchina appartenenti allo Stato Maggiore Navigante della Tirrenia di Navigazione S.p.A. possono rimanere associati, su decisione del Consiglio Diretti­vo, con la qualifica di Socio Onorario, i Capitani che hanno interrotta l'attività.

Art. 5 - Acquisto della qualità di Associato.
La qualità di Associato si as­sume dalla data della domanda, se sussistono le condizioni per l'ammissione, e dura fino alla fine dell'anno solare in corso.
Si intende tacitamente rinnova­ta ove non vengono presentate le dimissioni entro il 30 Settem­bre.

Art. 6 - Obblighi conseguenti all'adesione all'Associazione.
L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per gli As­sociati di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che in base allo Statuto vengono adottate dai competenti organi dell'Associazione.

Art. 7 - Contributi.
Gli associati devono versare al­l'Associazione un contributo mensile dell'1% calcolato sul totale delle competenze per cia­scuna mensilità.
Detto contributo può essere mo­dificato con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti all'Assem­blea Generale.
Gli Associati Onorari indipen­dentemente dal loro grado, de­vono versare un contributo mensile che viene stabilito anno per anno e per ciascuna cate­goria dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualità di Associati.
La perdita della qualità di As­sociato avviene per:

a) dimissioni;
b) delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dello stesso, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, in conseguenza di gravi fatti morali o professionali, o in conseguenza di inadempienze agli obblighi di Associato.

La riammissione dei Soci, che per qualunque ragione abbiano perso tale qualifica, va esaminata dal Collegio dei Probiviri e sul parere di questi delibera in proposito il Collegio Direttivo.

TITOLO III

Organi dell'Associazione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione. Gli organi dell'A.U.TI. sono:

a) L'Assemblea Generale b) Il Consiglio Direttivo e) Il Presidente

d) Il Segretario Generale

e) Revisori dei conti e Probiviri.

Art. 10 - Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Consiglio Direttivo entro l'ultimo quadrimestre di ogni anno.

Essa viene inoltre convocata in data immediatamente precedente quella di inizio procedura di ratifica del Contratto Collettivo di Lavoro da parte del Consiglio Direttivo. Però nelle assemblee convocate dopo la firma del verbale di accordo per il rinnovo del C.C.N.L., al momento di votare eventuali mozioni deve essere presente almeno il 10% degli Associati.

Per la legale costituzione dell'Assemblea Generale è neces­sario, in prima convocazione, l'intervento di almeno il 20% degli Associati; mentre in se­conda convocazizone l'Assem­blea è legalmente costituita qua_ lunque sia il numero degli As­sociati presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del­l'Associazione.
Il Presidente designa il Segre­tario dell'Assemblea. Il Presi­dente riferisce sull'attività del­l'Associazione ed il Segretario Generale sui problemi correnti e sulla situazione anche econo­mica dell'Associazione; l'Assem­blea discute sulle relazioni e presenta eventuali mozioni che vengono votate per alzata di mano. Delle riunioni viene ste­so verbale nell'apposito regi­stro, firmato da chi ha presie­duto l'Assemblea e dal Segreta­rio di essa.
L'Assemblea può essere convo­cata dal Presidente in riunione straordinaria sentito il Consi­glio Direttivo ovvero su richie­sta di 1/3 degli Associati secon­do le stesse modalità sopraindi­cate. Gli Associati possono es­sere altresì interpellati attra­verso il referendum di cui al­l'art. 15 del presente Statuto.
L'Assemblea Generale delibera sull'indirizzo e su tutta l'attivi­tà dell'Associazione.
L'Assemblea Generale discute ed approva il bilancio alla cui votazione non possono parteci­pare con il loro voto i membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Generale discute ed approva eventuali regola­menti. L'Assemblea Generale dà l'autorizzazione a procedere alla ratifica. L'Assemblea Gene­rale può modificare il presente statuto, le sue norme di attuazione e regolamentari.
Per le modifiche è richiesto il voto favorevole della maggio­ranza dei componenti l'Associa­zione.
L'Assemblea Generale negli al­tri casi delibera a maggioranza dei voti disponibili in Assem­blea. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente, salvo che questi ritenga di ri­petere la votazione subito o in data successiva che meglio ri­tenga.
In caso di revoca della carica di taluno degli organi dell'As­sociazione, non potranno parte­cipare col loro voto i membri dell'organo stesso.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è compo­sto da cinque associati com­preso il Presidente. Possono farne parte gli Associati in re­gola con i contributi esclusi gli Onorari.
L'Assemblea Generale indica una rosa di nominativi di can­didati raggruppabili anche per liste, non inferiore a 15 nomi­nativi. La rosa di nominativi viene sottoposta a tutti gli As­sociati di cui al presente com­ma. Ogni Associato dispone del­la possibilità di indicare 4 no­minativi che saranno votati su apposita scheda regolarmente vidimata e firmata.
1 primi 4 candidati che avran­no raggiunto il maggior numero di voti assumeranno la carica di membri del Consiglio Diret­tivo.
Nel caso vi sia una parità di preferenze fra candidati, tale da non permettere l'eleggibilità di soli 4 membri, avverrà una im­mediata successiva votazione riguardante detti -Candidati dai quali saranno esclusi quelli col minor numero di voti. L'operazione si ripeterà fino alla elezione definitiva dei candidati. Il Presidente avrà facoltà, in tale ultima ipotesi, di rinviare la votazione ad altro orario del giorno stesso o in data successiva. La votazione avrà luogo immediatamente dopo l'elezione del Presidente. Per il rinnovo delle cariche presiederà il socio più anziano. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente una volta ogni tre mesi, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga particolarmente opportuno. La convocazione deve avvenire anche se è richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. Perché il Consiglio Direttivo sia validamente costituito deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti. Di solito il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. Se vi siano delle astensioni e quindi parità di voti, prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo:

a) coordina l'indirizzo unitario dell'Associazione;

b) cura l'attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea Generale;

c) approva il testo dell'ipotesi di accordo del C.C.N.L.,

d) autorizza eventuali variazioni di bilancio, in corso di gestione, su richiesta del Segretario Generale;

e) dispone sull'investimento dei capitali dell'Associazione e nomina rappresentanti presso enti e concessi;

f) nomina consulenti e legali anche per azioni giudiziarie e ne fissa il rapporto;

g) convoca l'Assemblea Generale;

h) provvede agli adempimenti relativi alla ratifica e referendum, nonché alle opera zioni di scrutinio degli stessi.

Spetta al Consiglio Direttivo raccogliere e selezionare le richieste per il rinnovo del C.C.N.L.

Il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale gli accordi raggiunti.

Art. 12 - Il Presidente.

Tutti gli Associati in regola con i contributi, esclusi gli Onorari, sono eleggibili alla carica di Presidente dell'Associazione. La elezione ha luogo nei modi e nei tempi di seguito specificati: Ogni associato dispone di un voto. Il quorum richiesto per la elezione è la maggioranza più uno degli aventi diritto; se nessun candidato avrà raggiunto tale quorum, avrà luogo il ballottaggio tra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Anche in questo caso il quorum richiesto è la maggioranza più uno degli aventi diritto al voto.

Colui che sarà eletto assumerà la presidenza dell'Associazione per la durata di tre anni. Il mandato potrà essergli rínnovato per non più di una volta consecutivamente.

Il Presidente dirige e coordina tutta l'attività dell'Associazione, affinché si svolga secondo lo Statuto e le delibere della Assemblea Generale. Egli guida le trattative anche senza parteciparvi. Firma tutti gli accordi; presiede l'Assemblea Generale; convoca il Consiglio Direttivo. Prende inoltre le iniziative idonee ad illustrare e a far conoscere gli scopi, l'attività ed i programmi dell'Associazione col conseguente potere-dovere di firma di atti e documenti scaturiti dalla espressione della volontà degli organi dell'Associazíone.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In sua assenza o impedimento è sostituito dal Segretario Generale.

Nel caso che la carica di Presidente resti vacante, entro due mesi l'Assemblea Generale dovrà provvedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale è scelto in seno al Consiglio Direttivo mediante votazione a maggioranza che effettuerà quest'ultimo organo immediatamente dopo il suo insediamento.

Saranno all'uopo Applicabili per tale votazione le norme previste per la votazione del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale collabora col Presidente.

Il Segretario Generale cura la esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, dispone la agenda dei lavori delle diverse riunioni e ne cura i verbali; cura le scadenze dei mandati conferiti dall'Associazione; prepara il materiale per il Consiglio Direttivo relativo agli argomenti che questo deve affrontare; cura l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione; predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo; provvede all'investimento ed alle varie operazioni secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Revisori dei Conti e Probiviri.

Il Collegio dei Revisori dei conti e Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti che adempiono alle funzioni stabilite dall'art. 2403 del C.C. e durano in carica per lo stesso periodo di attività del Consiglio Direttivo. Il Collegio predetto ha altresì il compito di derimere le controversie fra associato o fra associati ed Associazione che si commettano all'applicazione dello statuto e delle delibere degli organi associativi. Almeno uno dei suoi componenti partecipa alle operazioni di votazione e scrutinio relative e ratifica il referendum. In entrambe le attività il più anziano dei componenti assume la funzione di Presidente.

Per la nomina del Collegio in parola si seguono le stesse norme previste per l'elezione del Consiglio Direttivo e i membri non potranno far parte di quest'ultimo organo. 1 membri supplenti sono quelli che dei cinque nominativi eletti avranno riportato il minor numero di voti. L'elezione avverrà di seguito a quella del Consiglio Direttivo.

Delle liste dei candidati non potranno fare parte quelli che si sono candidati per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo. Il Collegio è validamente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi membri compresi i supplenti ed in tal caso le decisioni devono essere prese all'unanimità. Gli atti del Consiglio Direttivo, devono senza indugio essere rimessi al Collegio in parola, affinché questo possa procedere a quanto di sua competenza.

TITOLO IV

Referendum - Ratifica e disposizioni varie.

Art. 15 - Referendum.

Il referendum ha lo scopo acché tutti gli associati rispondano su determinati argomenti. Esso può essere chiesto pertanto dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea Generale, ovvero da 1/3 degli associati.

In ogni caso è obbligatorio ricorrere al referendum nei seguenti casi:

a) per l'adesione ad Enti, ovvero al fine di confederarsi con altri sindacati, ovvero revocare le adesioni alle confederazioni stesse;

b) per ogni accordo finanziario che comporti oneri rilevanti nuovi, e per ogni varia zione rilevante di quelli esistenti.

Si ha l'approvazione quando si raggiunge la maggioranza delle risposte pervenute in tempo utile. Devono in ogni caso rispondere in tempo utile almeno i 2/3 degli associati.

Art. 16 - Ratifica.

La ratifica è il procedimento mediante il quale gli associati approvano o meno i verbali definitivi di accordo relativi ai contratti collettivi di lavoro, ovvero le altre determinazioni del Consiglio Direttivo che incidano sulla normativa contrattuale.

Affinché la ratifica possa avvenire, occorre un preventivo dibattito in Assemblea Generale, al fine di deliberare l'autorizzazione a procedere alla ratifica stessa.

Nella convocazione dell'Assemblea Generale testè prevista, si allegherà copia dell'ipotesi di accordo.

La ratifica avviene per voto espresso per iscritto secondo le modalità di cui alle norme di attuazione del presente statuto. Per ratificare il verbale definitivo di accordo occorre la risposta positiva della maggioranza sul totale delle risposte pervenute in tempo utile. Se non perviene alcuna risposta, l'ipotesi di accordo si intende ratificata.

Art. 17 - Rinnovo del C.C.N.L.

La preparazione delle richieste e le trattative per il rinnovo del C.C.N.L. sono studiate e condotte dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Grauticità delle Cariche Associative.

Agli eletti non spetta alcun compenso né in relazione alla carica, né nell'espletamento delle relative mansioni. Spetta solo il rimborso per le spese effettuate da coloro cui sono stati affidati eventuali incarichi.

Art. 19 - Rimborso delle spese di costituzione dell'Associazione.

Coloro che otterranno l'iscrizione all'Associazione, dopo la costituzione della stessa, dovranno versare all'atto della iscrizione, la somma di lire 20.000 per rimborso spese di costituzione dell'Associazione sostenute dai soci promotori.

Salvo conguagli o restituzioni il rimborso avverrà materialmente all'approvazione del bilancio consuntivo annuale ed ove non venga coperta la somma, il successivo rimborso avverrà l'anno seguente negli stessi modi e così di seguito. Nel

conteggio si terrà conto naturalmente della quota di spettanza degli associati, promotori.

NORME DI ATTUAZIONE E NORME REGOLAMENTARI

Capo I - Sede e scopi.

Art. 1 - Richiesta al Consiglio Direttivo di scioglimento della Associazione.

Possono chiedere, per iscritto, al Consiglio Direttivo lo scio glimento dell'Associazione sol

tanto gli associati, esclusi gli onorari, in regola con il versamento del contributo mensile.

Il calcolo dei due terzi degli associati, quale minimo necessario perché si abbia il diritto alla richiesta di scioglimento, deve riferirsi al giorno della presentazione di tale richiesta. Detto minimo deve essere comprovato dall'esistenza di altrettanti firme leggibili poste in calce alla richiesta medesima.

Questa dovrà essere presentata di persona da uno dei firmatari, che dovrà garantire l'autenticità delle firme dei colleghi.

Gli organi associativi disporranno le opportune verifiche.

Art. 2 - Difesa dei diritti morali e materiali degli Associati.

Ciascun associato ha diritto di rivolgersi all'associazione quando ritenga leso un suo diritto morale o materiale a causa della sua qualità di associato delFA.U.TI. Naturalmente il ricorso all'A.U.TI. non esclude la tutela che è garantita ad ogni cittadino dalla legge civile e penale.

Capo II - Acquisto e perdita qualità di Associato.

Art. 3 - Acquisto e perdita della qualità di Associato.

La domanda di associazione conferisce all'A.U.TI. la rappresentanza dell'associato per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

Tale rappresentanza non può essere stata già conferita e non può venire conferita in tempo successivo, perdurando l'iscrizione all'A.U.TI., ad altra associazione sindacale similare.

Art. 4 - Contributi.

Per l'anno solare 1987 il contributo mensile per ogni associato, in attesa della pratica attuazione dell'art. 7 dello statuto ' viene stabilito nella misura di lire 15.000 per ogni associato.

Capo III - Organi dell'Associazione.

Art. 5 - Assemblea Generale.

L'avviso della convocazione tanto ordinaria quanto straordinaria, prevista dallo statuto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo sia della prima che della seconda convocazione, deve essere spedita a cura del Segretario Generale dell'Associazione a tutti gli associati, anche onorari, all'indirizzo risultante dallo schedario, almeno venti giorni prima di quello fissato per la seduta. Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti dell'assemblea che per quella ordinaria a termini del ricordato articolo dello statuto, sono: relazione del Presidente, relazione del Segretario Generale, discussione delle relazioni e presentazione di eventuali mozioni. Per quella straordinaria, quelli imprevisti da discutere ed il nome del relatore, nel caso che questi non sia il Presidente o il Segretario Generale. In prima convocazione, trascorso un' ora da quella fissata, se non si è raggiunto il numero prescritto, il Presidente rinvia l'assemblea alla seconda convocazione. Ogni associato potrà delegare altro associato che non sia onorario, affinché questi possa esprimere in luogo del delegante il diritto di voto.

La delega deve essere data per iscritto ed autenticata dal delegato. Ogni delegato non potrà disporre di più di cinque deleghe.

L'ordine del giorno deve di massima contenere:

a) l'oggetto di ciascuno degli argomenti da discutere con ogni possibile indicazione relativa;

b) l'eventuale nome del relatore, che il Presidente ha facoltà di nominare per ciascuno degli argomenti da trattare.

Nell'ordine del giorno possono essere inseriti altri argomenti proposti al Presidente in tempo utile da almeno tre componenti l'Assemblea, in questo caso gli interessati dovranno far pervenire al Presidente la loro richiesta accompagnata da relazione scritta.

L'Assemblea si apre con l'accertamento da parte del Presidente della presenza degli associati in numero legale e con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Sono poi trattati, nell'ordine fissato, i vari argomenti; tuttavia l'ordine può essere variato con decisione della maggioranza.

Non possono essere prese deliberazioni su argomenti non indicati nell'ordine del giorno, * meno che non siano presenti * consenzienti tutti gli iscritti. Su ogni argomento riferisce il relatore designato che può anche essere il Presidente o il Segretario Generale.

Segue la discussione; questa è diretta dal Presidente che ha poteri discrezionali per mantenere l'ordine e la regolarità della discussione stessa, per chiuderla e per indire la votazione dichiarandone il risultato. La votazione è palese e viene effettuata per alzata di mano, però se è riferita a persone, viene effettuata a scrutinio segreto. E' facoltà dell'Assemblea Generale di decidere votazioni a scrutinio segreto anche su argomenti non riguardanti persone.

Art. 6 . Consiglio Direttivo.

Le norme sulla convocazione, sull'ordine del giorno e sullo svolgimento dei lavori del Consiglio Direttivo sono le stesse dell'Assemblea Generale, intendendosi sostituito al termine per la convocazione di giorni venti, quello di giorni sette.

Ove il Presidente lo ritenga necessario, possono partecipare alle sedute del Consiglio Diret­tivo, i consulenti dell'Associa­zione; possono inoltre parteci­pare a tutte o a parte delle se­dute del Consiglio Direttivo, na­turalmente senza diritto di vo­to, associati con particolari in­carichi, ed altri, associati che debbano illustrare specifici ar­gomenti.
In ogni caso gli associati di cui sopra non possono presenziare alla discussione finale ed alle votazioni.
La presenza degli associati e­stranei alle sedute del Consi­glio Direttivo, dovrà essere in­dicata nell'avviso di convoca­zione; in mancanza il Consiglio Direttivo deciderà di volta in volta.
Il Consiglio Direttivo ha la fa­coltà di nominare commissioni per studio di particolari pro­blemi. Nel nominarle dovrà sta­bilire il responsabile e gli even­tuali componenti. Il responsa­bile in queste vesti potrà esse­re invitato alle riunioni del Con­siglio Direttivo secondo le nor­me di cui sopra.

Art. 7 - Il Presidente.

Il termine di due mesi per prov­vedere alla elezione del nuovo Presidente potrà essere proro­gato fino a tre mesi, se entro detti tre mesi sia prevista una riunione dell'Assemblea Gene­rale.

Art. 8 - Segretario Generale.

Al Segretario Generale è affida­ta l'esecuzione di tutti gli atti di gestione che comportino en­trate e spese nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo all'ini­zio della propria attività. Il Se­gretario Generale cura il ri­scontro dei documenti giustificativi delle spese fatte; sovraintende inoltre a tempo dovuto alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo e li sottopone al Consiglio Direttivo e dopo all'Assemblea Generale per l'approvazione.

Art. 9 - Rappresentanze nei porti principali.

Verrà nominato dal Consiglio Direttivo un rappresentante dell'A.U.TI. nei porti principali di scalo delle navi sociali.

Tale carica è gratuita e non comporta alcun incarico fisso a terra.

Capo IV - Votazioni - Varie.

Art. 10 - Votazioni.

Tutte le volte che si parla di voto, nello statuto e nelle presenti norme, si intende il voto personale.

Il voto è segreto nella elezione del Consiglio Direttivo e nel referendum. E' palese in tutti gli altri casi, a meno che non riguardi persone.

La maggioranza richiesta nelle votazioni, in seno agli organi dell'Associazione, è quella della metà più uno dei presenti, tenuto conto della disponibilità delle deleghe.

Le candidature devono essere depositate in segreteria nel termine che verrà fissato al momento di indire le elezioni.

Le candidature, previa verifica della disponibilità ad opera della segreteria, ovvero previa garanzia da parte del proponente, vengono sottoposte a votazione dell'Assemblea Generale, al fine di formare la rosa dei nomi da sottoporre al suffragio di tutti gli associati.

Art. 11 - Referendum e Ratifica.

Il referendum e la ratifica si svolgono come segue: il quesito (referendum) o apposito modulo per la ratifica deve essere inviato in apposita busta a ciascun associato, per il referendum, o a ciascun componente l'Assemblea Generale, per la ratifica, almeno 20 gg. prima dello scrutinio.

Nel plico vi sarà anche la busta per la restituzione all'A.U.TI. Sarà cura del Consiglio Direttivo procedere alle operazioni di votazione e scrutinio, con il controllo di almeno uno dei coni ponenti del Collegio dei Revisori dei Conti e Probiviri, che avrà il potere di impugnare innanzi all'Assemblea Generale, mediante convocazione, la votazione stessa. L'Assemblea Generale potrà di conseguenza inlidare la votazione.

Non potranno partecipare con il loro voto i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Proroga degli Organi fino al termine delle contrattazioni.

Ove vi siano contrattazioni in corso, gli organi sociali sono prorogati fino all' esaurimento delle contrattazioni stesse con la firma degli accordi definitivi.

Art. 13 - Banca dei giorni.

L'osservanza dello statuto impone a tutti gli associati ordinari di concorrere alla formazione di una « Banca dei giorni » con la cessione di un riposo compensativo all'anno per consentire la presenza di uno o più associati ai lavori del Consiglio Direttivo ed alla ratifica del verbale definitivo di accordo del C.C.N.L.

Art. 14 - Norme transitorie e Varie.

La prima elezione degli organi dell'Associazione e tutte le at.tività ad essa connesse, nonché tutte le altre operazioni necessarie ad avviarne l'attività, fino al momento di entrata in carica degli organi previsti, avverrà su iniziativa ed a cura del comitato promotore la presente Associazione.

Il comitato esiste di fatto, e cesserà la sua funzione con la elezione degli organi dell'Associazione.

Le prime votazioni per la nomina degli organi dell'Associazione, dopo la firma del presente statuto, saranno presiedute da persona indicata dal comitato predetto.

Potranno partecipare alle votazioni degli organi associativi nonché essere candidati, coloro che risulteranno inscritti alla epoca delle votazioni stesse.